In questa sezione si trovano le risposte alle domande più frequenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con riferimento alla normativa sammarinese.
La Legge n. 31/98 “Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” si applica in tutti i settori di attività pubblica o privata ove sia presente almeno un “Lavoratore” ossia colui che presta il proprio lavoro qualunque sia il regime di impiego alle dipendenze di un datore di lavoro, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte od una professione, con esclusione dei collaboratori domestici. Agli stessi effetti sono equiparati ai lavoratori: gli amministratori (che non siano configurabili quali datore di lavoro) ed i soci di società e di enti che prestino la loro attività per conto della società o dell’ente stesso; i collaboratori familiari, gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo avviati presso un datore di lavoro al fine di completare la propria formazione; gli allievi degli Istituti di Istruzione e Formazione di qualunque tipo qualora accedano a laboratori od usino attrezzature di lavoro.
La responsabilità dell’applicazione della legge è in capo al “Datore di lavoro” definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro deve provvedere ad una costante valutazione della propria impresa e/o attività lavorativa, al fine di individuare i pericoli, valutare i rischi ad essi corrispondenti, eliminarli o ridurli il più possibile in base al progresso tecnico consolidato nel comparto produttivo, mettere in atto le necessarie misure organizzative e di prevenzione atte a limitare i rischi in caso di emergenza, informare e formare in modo adeguato i lavoratori. Speciale attenzione deve essere data ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Sulla base di tale valutazione, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con esplicitamente indicati i criteri adottati per la valutazione stessa;
le misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi suddetti e il programma di attuazione di tali misure.
nel caso di unità produttive con più di 10 dipendenti, indirre almeno una volta all’anno un incontro con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rappresentante o i rappresentanti dei lavoratori il medico del lavoro e il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante (riunione periodica di sicurezza).
Inoltre il datore di lavoro è tenuto a:
nominare il Servizio di Prevenzione e Protezione(S.P.P.) ed il Responsabile di tale Servizio (R.S.P.P.);
nominare il Medico del Lavoro;
Infine, eventualmente con l’ausilio di dirigenti e preposti, deve:
designare i lavoratori incaricati per l’applicazione delle misure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione, fornendo loro adeguata formazione;
comunicare al Dipartimento Prevenzione gli infortuni dei propri dipendenti e tenere un registro degli infortuni riportando in esso le informazioni trasmesse alle autorità competenti.
fornire ai lavoratori gli opportuni mezzi di protezione, le informazioni e le istruzioni relative alla sicurezza e alla salute;
quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, cooperare con gli altri datori di lavoro all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi, informarsi reciprocamente e informare i rispettivi lavoratori;
Impartire ai lavoratori l’informazione e la formazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 31/98;
Elaborare il Piano per la gestione delle Emergenze.
È punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire di minimo € 1.549,00 il datore di lavoro che:
a) non elabora nei termini prescritti il documento riguardante la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’individuazione delle misure di prescrizione e il relativo programma di attuazione;
È punito con la prigionia di primo grado o con la multa a lire di minimo € 1.291,00 il datore di lavoro che:
b) omette di aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
c) non predispone le misure da adottare in caso di emergenza e di pericolo;
d) non mette a disposizione dei lavoratori i mezzi personali di protezione;
e) non provvede alla designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico del lavoro e dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
f) non provvede all’informazione e formazione dei lavoratori;
È punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 di lire il datore di lavoro che non convochi annualmente la riunione periodica di sicurezza.
Sono altresì puniti con la multa a lire di minimo € 774,00 o con la multa a giorni di secondo grado, nell’ambito delle rispettive incombenze, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti i quali:
a) omettono di far indossare ai lavoratori i mezzi di protezione personale;
b) non limitano ai soli lavoratori istruiti l’accesso alle zone pericolose;
c) richiedono ai lavoratori di svolgere la attività in situazioni di pericolo grave ed immediato;
d) non informano i lavoratori di un pericolo grave ed immediato e non danno le conseguenti istruzioni;
e) non procedono agli obblighi di coordinamento e di verifica dell’idoneità professionale nei confronti di terzisti ed appaltatori;
f) salvo che il fatto costituisca più grave reato rifiutano o comunque non consentono agli operatori del Dipartimento Prevenzione l’accesso per l’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.
Sono puniti con la multa a lire di minimo € 774,00 con la multa a giorni di secondo grado i dirigenti e i preposti i quali non impartiscono ai lavoratori la formazione di cui all’articolo 16 comma secondo della legge n. 31/98.
Sono puniti con la sanzione amministrativa di € 516,00 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che non tengono i registri degli infortuni.
L’istituzione del pronto soccorso interno deve essere fatto tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il numero dei soccorritori presenti nell’unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in a-zienda (ad esempio 1 soccorritore ogni 30 persone in un’azienda che non sia a rischio di incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo;
b) in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare l’eventuale assenza;
c) il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad e-sempio dopo aver terminato il turno di notte);
d) il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per “coprire” l’eventualità in cui l’infortunato sia uno dei soccorritori stessi.
Il Decreto 19 maggio 1998 n.69 “Organizzazione Del Pronto Soccorso” stabilisce i contenuti minimi del corso di pronto soccorso, l’attestato, per essere ritenuto valido in territorio sammarinese, dovrà riportare la conformità del programma svolto a tale precetto normativo. Inoltre, ai sensi del D.R. n. 94/99, l’addestramento specifico per il primo soccorso deve essere erogato da medici esperti in pronto soccorso, che rilasciano un attestato abilitante, pertanto l’attestato dovrà recare la firma del medico.
La valutazione del numero di addetti dipende dalle caratteristiche strutturali e dimensionali e dall’affollamento dell’unità produttiva e deve essere determinato in sede di valutazione dei rischi e di redazione del piano delle emergenze.
In assenza di un decreto attuativo della legge quadro, che fissi i contenuti minimi del corso, è prassi comune far riferimento a quanto previsto dalla corrispondente normativa italiana (D.M. 10/03/1998), pertanto l’attestato di frequenza rilasciato ai sensi di tale normativa è riconosciuto come valido anche in territorio sammarinese, purchè la classe di rischio dell’azienda (ad es. rischio medio di incendio) sia corrispondente ai relativi contenuti del corso (corso per attività a rischio medio di incendio) indicati nell’attestato.